Contabilizzazione del calore: istruzioni per l’uso

Che cos’è                                                                                                                         

Dal 2012 il tema della contabilizzazione del calore è divenuto uno degli argomenti più discussi in ambito condominiale.

A seguito del Decreto Legislativo del 4 Luglio 2014 n. 102, che attua la Direttiva Europea 2012/27/UE, ogni Condomino dovrà provvedere all’installazione di tale impianto in ciascun appartamento entro il 31/12/2016.

Ma come può la contabilizzazione contribuire realmente al risparmio energetico?

Per poter rispondere a queste domande è necessario, in primis, capire da cosa è costituito l’ impianto e come, nella vita di tutti i giorni, possa essere gestito.

L’intervento da effettuare per la sua installazione sarà assegnato ad una ditta specializzata tramite apposita delibera assembleare con quorum deliberativo del II comma art. 1136 c.c.; in seguito, la stessa ditta verrà nei vostri appartamenti per effettuare un sopralluogo e preventivare il costo del montaggio delle valvole e dei ripartitori per ciascun radiatore all’interno dell’appartamento.

In un secondo momento la ditta, previo appuntamento con il Condomino, installerà per ciascun radiatore presente nell’appartamento:

  • un ripartitore, ossia uno strumento che calcola l’esatto consumo di ciascun radiatore;

  • una valvola termostatica, che permette la gestione del calore del singolo radiatore.

Pertanto, una volta effettuata l’installazione di questo impianto, il Condomino potrà gestire in totale autonomia il riscaldamento per ciascuna stanza come se fosse un impianto autonomo, ma con il vantaggio di condividere le spese di manutenzione della centrale termica, in quanto oggetto di proprietà di gestione comune.

 

 Obbligo di Legge e sanzioni in caso di mancata osservazione

Per ogni obbligo di Legge vi è una sanzione in caso di non ottemperanza.

Nel nostro caso specifico è stata quantificata una sanzione dai 500,00 euro ai 2.500,00 euro, imputabili al singolo Condomino che, tramite una volontà ben precisa, si è rifiutato di installare l’impianto, negando l’accesso alla ditta nell’appartamento.

Esistono anche casi in cui non è tecnicamente possibile installare la contabilizzazione, come lo stesso d.lgs 102/14 illustra nell’art. 9 (comma 5 lettera c) e come cita l’art. 16 al punto 7: La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi.”.

 Vantaggi derivanti dall’impianto di contabilizzazione del calore

Iniziamo ora a entrare nel vivo del discorso analizzando ciò che realmente interessa ai Condomini: dopo un ingente investimento come quello dell’installazione dell’impianto di contabilizzazione, quali reali vantaggi ne deriveranno?

pro sono numerosi sia nel breve periodo che nel lungo periodo. Eccone alcuni tra i più interessanti:

  • EQUITÀ, AUTONOMIA E RISPARMIO – Con l’impianto di contabilizzazione del calore, si è calcolato un risparmio annuo medio compreso tra il 10% e il 30% rispetto ai consumi dei precedenti anni. Inoltre, il Condomino pagherà solo il consumo realmente erogato nel suo appartamento (con esclusione dei consumi involontari calcolati tramite un tecnico abilitato secondo la nuova normativa UNI 10200). Questo grazie al ripartitore, che conteggerà in maniera precisa le calorie di ogni piastra radiante, e alla valvola posta su ogni radiatore che è facilmente gestibile dal Condomino, così da poter scegliere autonomamente sia la durata che la potenza e, per finire, anche le stanze destinatarie di riscaldamento.

  • TUTELA DELL’AMBIENTE – Tematica importante non solo per il singolo Condomino, ma per tutta la comunità. Con questi nuovi impianti si verificherà un consumo minore di combustibili fossili e, di conseguenza, minori emissioni di sostanze nocive nell’aria.

  • RIVALUTAZIONE DELL’IMMOBILE – L’impianto di contabilizzazione del calore dona all’appartamento un valore aggiunto che, in caso di vendita dell’appartamento stesso, giocherà a vostro favore.

  • DETRAZIONE FISCALE – In quanto intervento finalizzato al risparmio energetico, lo Stato Italiano permette di recuperare in 10 anni il 50% del costo sostenuto tramite detrazione IRPEF. Pertanto, se il Condomino spende € 600 per l’installazione dell’impianto potrà, in seguito, detrarsi dall’imposta IRPEF la somma di € 300 in 10 anni, ossia € 30 all’anno.

Possiamo dunque definire l’impianto di contabilizzazione del calore un impianto autonomo per quanto riguarda la gestione del riscaldamento di ogni singolo appartamento e centralizzato per tutto ciò che concerne la manutenzione dell’impianto, compresa la caldaia. Il tutto comporta vantaggi sia riguardo alla preoccupazione dei controlli periodici imposti dalla Legge, sia per la manutenzione ordinaria per la sicurezza di tutti i giorni.

Dott.ssa Sara Locuratolo

22 Settembre 2016